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Molluschi bivalvi vivi

I molluschi bivalvi vivi, così come individuato dal pacchetto igiene, devono provenire da zone di produzione e/o di stabulazione sanitariamente classificate e immessi in commercio previo confezionamento presso uno stabilimento riconosciuto a livello Comunitario.

Molluschi bivalvi vivi - Classificazione delle zone di produzione, stabulazione e raccolta.
Molluschi bivalvi vivi - Monitoraggio delle zone di produzione e stabulazione.

Per maggiori informazioni:
Ast Pesaro Urbino Marche
Dipartimento di prevenzione – Servizi veterinari
U.O.C. Servizio igiene degli alimenti di origine animale (SIAOA)
Via Nitti 30 - 61122 Pesaro
tel. 0721 417740 - 424440

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Regolamento CE n. 178/2002
  • Regolamento CE n. 852/2004
  • Regolamento CE n. 853/2004
  • Regolamento CE n. 854/2004
  • Regolamento CE n. 2073/2005
  • Intesa Governo - Regioni rep. 79/CRS del 08/07/2010 recepita nell'ordinamento regionale con DGRM n. 1665 del 22/11/2010
  • D. L.vo n. 193/2007
  • Delibera Regione Marche n. 850 del 01/08/2016
  • Decreto del Dirigente della P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Marche n. 11/VSA del 12/01/2017
  • Determina del Direttore Generale ASUR n. 479 del 8 luglio 2015

 

 

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