Nei casi di ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione e monetizzazione parcheggi e standard previsti nel Titolo Abilitativo Edilizio, si applicano le misure indicate dall’articolo 42 del Testo Unico, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni o integrazioni che qui si riportano in maniera sintetica:
- il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di costruzione di cui all’articolo 16 (del Testo Unico sopraccitato) comporta:
- l’aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni (entro 120 giorni dalla scadenza);
- l’aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni (da 120 a 180 giorni dalla scadenza);
- l’aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni (da 180 a 240 giorni dalla scadenza);
- decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c), il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall’articolo 43 (del Testo Unico sopraccitato);
- le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano;
- nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui sopra si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.