L'associazione è un Ente privato senza finalità di lucro, costituita da un gruppo di persone unite per il raggiungimento di un determinato scopo di interesse collettivo e che utilizza le proprie risorse finanziarie per scopi, educativi, religiosi,culturali, sociali, di pubblica utilità.
Le associazioni si possono dividere in “non riconosciute” e “riconosciute”: la differenza consiste nell’aver ottenuto o meno la personalità giuridica.
La maggior parte delle Associazioni esistenti sono quelle "non riconosciute". Si tratta, del tipo di organizzazione meno costoso e meno complesso da gestire, infatti non devono avere necessariamente un patrimonio, come quelle riconosciute.
Le associazioni non riconosciute prendono vita, come quelle riconosciute, dall'accordo degli associati attraverso un atto costitutivo, ma per esso non è necessaria alcuna forma particolare. Conviene però stabilire la costituzione dell'associazione, almeno tramite una "scrittura privata" per evitare contestazioni riguardo all’ accordo, e depositarla presso l’Agenzia delle Entrate (ciò serve nel caso si stipulino contratti o si richiedano contributi da enti pubblici) Si consiglia, per risparmiare, di registrare contestualmente Atto Costitutivo e Statuto. Questa registrazione attribuisce data certa all'atto stesso.
Per le associazioni “riconosciute” invece, è necessario scrivere un Contratto di Associazione; se il documento viene redatto con la supervisione di un notaio ed è da questi registrato presso l’Agenzia delle Entrate, viene detto atto pubblico, se invece è redatto dai soci è un atto privato, che può essere registrato o meno e le cui firme possono essere eventualmente autenticate da un notaio. La differenza sostanziale sta nel fatto che solo con un atto pubblico è possibile, in futuro, chiedere il Riconoscimento del capo dello stato e diventare quindi "Persona Giuridica". Diventare "persone giuridica", ha diversi riflessi tra i quali: 1) l'autonomia patrimoniale, in base alla quale il patrimonio dell'associazione si presenta distinto e autonomo rispetto a quello degli associati e degli amministratori; 2) la limitazione della responsabilità degli amministratori per le obbligazioni assunte per conto dell'associazione
Organi di un’ associazione:
L' associazione è caratterizzata da una propria struttura organizzativa tipica che si compone obbligatoriamente di due organi: Assemblea e Organo di amministrazione
• L'Assemblea è formata dagli associati che partecipano con pieni diritti ed è l'organo deputato a formare la volontà del gruppo: le scelte dell'Associazione vengono prese a maggioranza dei voti dei soci. Elegge inoltre gli amministratori, approva annualmente il bilancio e se necessario può modificare l’ atto costitutivo o statuto e decretare lo scioglimento dell'associazione.
• L’ Organo di amministrazione ossia il Consiglio (o Comitato) Direttivo, cui spetta dare esecuzione alle delibere dell'assemblea, prendere le decisioni operative e organizzare l'attività. È composto dal Presidente dell'associazione e, di solito, da un tesoriere ed un segretario.
Esistono anche altri organi associativi di cui non è obbligatoria ma consigliabile la previsione in Statuto:
Collegio dei Probiviri o dei Garanti (che controlla la vita interna dell'associazione)
Collegio dei Revisori dei Conti o sindacale (che controlla la vita amministrativa dell'associazione