Il conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di tutte le funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa regionale, in attuazione dell’art. 118 1° e 2° c. Cost., è costituito dalle seguenti normative:
- L. 15.3.1997 n° 59;
- D.Lgs. 31.3.1998 n° 112 art. 105 così come modificato art.9 L. 16/03/2001 n.88;
- D. Lgs. 30.3.1999 n° 96;
- Legge Regionale 17.05. 1999 n. 10;
- Legge Regionale 11.02.2010 n. 7 nello specifico:
Art. 3 Funzioni dei Comuni.
1) I Comuni esercitano, in particolare, le funzioni amministrative concernenti:
- l'adozione del piano particolareggiato di spiaggia redatto nel rispetto delle disposizioni contenute nel piano di cui all'articolo 2, comma 2;
- il rilascio, il rinnovo, la modificazione e la revoca delle concessioni dei beni del demanio marittimo, già delegate ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 17 maggio 1999, n.10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa);
- il rilascio, la modifica, il rinnovo e la revoca delle concessioni e dei nulla-osta per l'esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime e la definizione delle modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette;
- il rilascio, la modifica, il rinnovo, la decadenza o la revoca di autorizzazioni sull'arenile.
2) I Comuni curano, altresì, l'aggiornamento dell'elenco delle concessioni di propria competenza e comunicano i dati alla Regione.
3) I Comuni possono svolgere le funzioni di cui al comma 1 anche avvalendosi delle strutture di cui al comma 3 dell'articolo 2.
Normativa di riferimento
ll nucleo fondamentale della normativa in materia di demanio marittimo è costituito dal: