(rif. art. 188 Codice della Strada e art. 381 del regolamento al C.d.S.)
Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacita' di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione e' resa nota mediante l'apposito contrassegno invalidi denominato: "contrassegno di parcheggio per disabili" conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.4
Per il rilascio della autorizzazione di cui sopra, l'interessato deve presentare domanda al Sindaco del Comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.
I nuovi contrassegni di parcheggio per disabili previsti dal DPR 30/07/2012 numero 151 prevedono la presenza della fotografia del titolare. Gli interessati dovranno quindi fornire insieme all'istanza di rilascio (o rinnovo) una fototessera da applicare sul contrassegno. In base alla normativa vigente, quest'ultimo diventa a tutti gli effetti un documento d'identità valido per il riconoscimento del titolare e in quanto tale non scadrà più dopo cinque anni dal rilascio, ma nel giorno nel compleanno del titolare immediatamente successivo al quinto anno dal rilascio.
Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al periodo precedente.
In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità.
Trascorso tale periodo e' consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio.
Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidita' della persona interessata, il comune puo', con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne. Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilita' di uno spazio di sosta privato accessibile, nonche' fruibile, puo' essere concessa nelle zone ad alta densita' di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili". Il comune puo' inoltre stabilire, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e prevedere, altresi', la gratuita' della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino gia' occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.