Contenuto principale

Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide

(rif. art. 188 Codice della Strada e art. 381 del regolamento al C.d.S.)

Per la circolazione e la  sosta  dei  veicoli  a  servizio  delle  persone  invalide  con capacita' di deambulazione  impedita,  o  sensibilmente  ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga,  previo  specifico accertamento  sanitario.  L'autorizzazione  e'  resa  nota   mediante l'apposito  contrassegno  invalidi   denominato:   "contrassegno   di parcheggio  per  disabili"  conforme  al   modello   previsto   dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del  4 giugno 1998 di cui alla figura V.4

Rilascio dell'autorizzazione

Per il rilascio della autorizzazione di cui sopra, l'interessato deve presentare domanda al Sindaco del Comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.

I nuovi contrassegni di parcheggio per disabili previsti dal DPR 30/07/2012 numero 151 prevedono la presenza della fotografia del titolare. Gli interessati dovranno quindi fornire insieme all'istanza di rilascio (o rinnovo) una fototessera da applicare sul contrassegno. In base alla normativa vigente, quest'ultimo diventa a tutti gli effetti un documento d'identità valido per il riconoscimento del titolare e in quanto tale non scadrà più dopo cinque anni dal rilascio, ma nel giorno nel compleanno del titolare immediatamente successivo al quinto anno dal rilascio.

Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al periodo precedente.
In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità.
Trascorso  tale  periodo  e'  consentita  l'emissione  di  un  nuovo contrassegno a tempo  determinato,  previa  ulteriore  certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale  dell'Azienda  Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le  condizioni  della  persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio.


Parcheggi personalizzati

Nei  casi  in  cui ricorrono  particolari  condizioni  di  invalidita'   della   persona interessata, il comune  puo',  con  propria  ordinanza,  assegnare  a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato  da  apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne. Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilita' di uno spazio di sosta privato accessibile, nonche'  fruibile,  puo'  essere  concessa nelle zone ad alta densita' di traffico, dietro  specifica  richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili". Il comune  puo'  inoltre  stabilire,  anche  nell'ambito  delle  aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un  numero di posti destinati alla  sosta  gratuita  degli  invalidi  muniti  di contrassegno superiore al limite minimo  previsto  dall'articolo  11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio  1996, n. 503, e prevedere, altresi',  la  gratuita'  della  sosta  per  gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino gia' occupati  o indisponibili gli stalli a loro riservati.

Torna all'inizio