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Verbale per violazione di altre norme (non CdS)

Gli utenti che abbiano ricevuto la notifica di un verbale di accertamento per una infrazione che non fa riferimento al Codice della Strada, potranno prendere visione della documentazioni relativa alle norme violate presso gli Uffici del Comando di Polizia Locale, rivolgendosi direttamente all’Ufficio di Front Office presso la sede di via Mario Del Monaco 21 a Pesaro negli orari di apertura.

Per ottenere copia della documentazione occorrera' presentare o spedire all'indirizzo sopra indicato una richiesta scritta compilata dal titolare del verbale o da un suo delegato (occorre la delega scritta accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento del delegante); il modulo per la richiesta può essere reperito presso il Comando o scaricato dalla sezione modulistica); in caso di presentazione per posta, PEC o a mezzo di una persona addetta, al modulo va allegata una fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente.

La documentazione potrà anche essere inviata, a richiesta, ad un indirizzo email specificato dal richiedente.

Rateizzazione per violazioni di altre norme (non CdS)

Nel caso di somme dovute per sanzioni pecuniarie seguenti a violazioni di norme diverse dal Codice della strada, gli interessati che versino in disagiate condizioni economiche possono richiedere la suddivisione dei pagamenti in rate mensili ai sensi dell’art. 26 della legge 689/81 (da min 3 rate a max 30 rate) mensili.

La richiesta di rateizzazione, da presentarsi a cura di chi ne abbia legittimo interesse (trasgressore e/o coobbligato in solido) deve essere redatta su apposito modulo, reperibile presso la sede del Comando di Polizia Locale oppure scaricabile dalla sezione modulistica, e consegnato con le seguenti modalità:

  • a mano all'Ufficio di Front Office, negli orari di apertura;
  • inviato tramite raccomandata, al seguente indirizzo: Polizia Locale - via M. Del Monaco, 21 - 61121 - Pesaro;
  • tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo pl.unione.piandelbruscolo@emarche.it

In caso di invio tramite posta, o PEC dovrà inoltre essere allegata una fotocopia (o scansione) leggibile del documento di identità del richiedente.

Al modulo, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente, dovrà essere allegata la documentazione relativa al totale dei redditi posseduti nell'anno precedente dai componenti il nucleo familiare (ultima dichiarazione presentata o, in alternativa, ultimo CUD ricevuto; in caso di presentazione di ISEE si terrà conto della somma dei redditi del nucleo familiare), ed ogni altra documentazione ritenuta utile per la definizione positiva della pratica.

Al termine della procedura, in caso di esito positivo, verrà notificato il provvedimento di accoglimento della richiesta, unitamente ai bollettini di conto corrente postale precompilati con i quali dovranno essere eseguiti i pagamenti mensili previsti.

In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate consecutive, verrà dato inizio al procedimento per la revoca della rateizzazione, seguito, in caso di ulteriore insolvenza, dalla revoca definitiva.

Gli utenti titolari di un provvedimento di rateizzazione successivamente revocato, non potranno più essere ammessi a tale beneficio.

Scritti difensivi

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 della Legge 689/81 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Nota:
Sul verbale sono indicate le modalità di pagamento in misura ridotta e l'autorità competente a ricevere scritti difensivi e richieste di audizione.

Opposizione all'Ordinanza - Ingiunzione

Estratto Art.22 L.689/81

Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

Estratto art.22-bis L.689/81 (Competenza per il giudizio di opposizione)

Salvo quanto previsto dai punti seguenti, l’opposizione di cui all’articolo 22 si propone davanti al Giudice di Pace.

L'opposizione si propone davanti al Tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:

  • di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
  • di previdenza e assistenza obbligatoria;
  • urbanistica ed edilizia;
  • di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
  • di igiene degli alimenti e delle bevande;
  • di società e di intermediari finanziari;
  • tributaria e valutaria.

L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:

  • se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a lire trenta milioni;
  • quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a lire trenta milioni;
  • quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge.

Nota:
Per individuare la competenza territoriale si fa riferimento al luogo ove la violazione è stata commessa.
Il Giudice di Pace di Pesaro è competente per le violazioni accertate nei comuni di Mombaroccio, Montelabbate, Pesaro e Tavullia mentre per le violazioni accertate nei comuni di Vallefoglia e Petriano la competenza è del Giudice di Pace di Urbino.

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