Per molto tempo le attività di protezione civile sono state disciplinate da disposizioni frammentate emanate per lo più a seguito del verificarsi di calamità, senza una stabile organizzazione di protezione civile. Un primo passo è stato fatto solo nel 1970 con l'emanazione della Legge 8 dicembre 1970 n° 996 “Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità. Protezione civile”, da allora il nostro ordinamento giuridico iniziò a dotarsi di normative in materia di protezione civile, trovando i primi fondamenti della relativa struttura organizzativa. Il passaggio fondamentale sul problema della protezione civile è costituito dalla Legge 24 febbraio 1992 n°225, istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile, al quale è affidato il compito di “tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi “.
Con la legge 225/1992, inglobata con decreto legislativo n. 1 del 02/01/2018, l'Italia ha organizzato la protezione civile come "Servizio Nazionale" coordinato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto, come dice il primo articolo della legge, dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, dalle regioni, dai comuni, dagli enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale. Al coordinamento del Servizio nazionale e alla promozione delle attività di protezione civile, provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri attraverso il Dipartimento della Protezione civile.
Il nuovo 'Codice della protezione civile' offre a tutti gli operatori del settore un quadro organico e coerente della normativa di protezione civile italiana. Raccoglie, coordina e semplifica infatti disposizioni che erano prima sparse in molti provvedimenti diversi, assicurando così maggiore operatività ed efficacia.