L’autenticazione della firma è l’attestazione da parte di un pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive.
Restano esclusi gli atti negoziali: contratti, procure, ecc; manifestazioni di volontà e accettazione o rinuncia di incarichi o dichiarazioni contenenti impegni, disposizioni per il futuro o fogli in bianco. Non si possono autenticare firme apposte su documenti che non siano scritti in lingua italiana; pertanto all'eventuale documento presentato in lingua straniera deve essere allegata idonea traduzione.
Passaggi di proprietà - beni mobili registrati
Presso l’Ufficio Anagrafe è possibile l’autentica della firma per:
Il venditore dovrà presentarsi con il titolo di proprietà/possesso del bene e copia del documento di identità.
Nel caso di persone giuridiche è necessario la presentazione della visura camerale che va allegata all'autentica di firma.
Con l'autenticazione della firma presso gli uffici anagrafici l’acquirente dovrà richiederne la trascrizione presso il Pubblico Registro Automobilistico.
L'autentica di copia consiste nella attestazione da parte del Pubblico Ufficiale autorizzato che la copia è conforme all'originale che egli stesso ha emesso, o ha in deposito, o che gli viene esibito. Qualora il documento sia destinato a pubbliche amministrazioni o gestori di pubblico servizio è sempre possibile autocertificare la conformità all'originale (vedi modulistica allegata).
La legalizzazione di una fotografia consiste nell'attestazione da parte del dipendente incaricato dal Sindaco che una immagine fotografica corrisponde alla persona dell'interessato.
Possono essere legalizzate solo le fototessere richieste dalle pubbliche amministrazioni per il rilascio di documenti di riconoscimento - quali il passaporto, la licenza di caccia, la licenza di pesca, il porto d’armi, ecc. - alla persona interessata. Il costo di questo servizio è pari a € 0,26.
Costi del servizio
La certificazione anagrafica è soggetta ad imposta di bollo di euro 16,00 (DPR 642/1972 "disciplina dell’imposta di bollo" e successive modificazioni).
I casi di esenzione sono elencati alla "tabella B" del DPR 642/1972 e in specifiche leggi speciali.
Sono altresì applicati i diritti di segreteria
Testo Unico sulla documentazione amministrativa DPR 445/2000;DPR 642/72 e succ. mod. e tab.B allegata- ; L. 184/83; ART.39 del D.L.271/89;L. 53/1990;D.P.R. 169/2005:DPR 221/2005;L. 248/2006;L. 604/62 (tab.D) e succ. mod.