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La residenza anagrafica

A partire da 01 febbraio 2022 i cittadini già registrati in anagrafe potranno effettuare le dichiarazioni di residenza online accedendo al sito dell'anagrafe nazionale ANPR (anagrafe nazionale popolazione residente).
Accedendo ad ANPR con SPID/CIE/CNS, infatti, potranno essere rese le seguenti dichiarazioni:

- cambio di residenza a Pesaro per il trasferimento da un qualsiasi comune, o dall’estero per i cittadini italiani iscritti all’AIRE;
- cambiamento di abitazione nell’ambito del comune di Pesaro.

Le istruzioni per l'accesso al servizio ANPR sono riportate in fondo pagina.

Per accedere, cliccare nel seguente link: ACCEDI AL SERVIZIO

In alternativa, è possibile trasmettere la dichiarazione di residenza utilizzando il modello a fondo pagina, agli indirizzi PEC o email indicati. Per la compilazione, è stato prediposto il seguente video tutorial.

Video tutorial

Video tutorial per la compilazione dell'istanza di cambio di residenza (o di iscrizione anagrafica) nel Comune di Pesaro.

Immigrazione da altro comune/dall'estero o cambio di abitazione all'interno del Comune di Pesaro

Le dichiarazioni anagrafiche devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando la modulistica ministeriale riportata in calce completa dei recapiti e delle informazioni sulle modalità di inoltro.
Ai fini dell’iscrizione anagrafica i cittadini comunitari e quelli NON appartenente all’Unione Europea devono allegare anche la documentazione indicata  nei rispettivi allegati A) o B).

Ad ogni cambio di residenza è necessario presentare la dichiarazione TARI (tassa sui rifiuti) all'ufficio preposto di Marche Multiservizi, gestore della tassa, Via M. del Monaco 15 e-mail: clienti@gruppomarchemultiservizi.it utilizzando il modulo riportato in calce.

I cittadini italiani stabilmente residenti all'estero

I cittadini italiani stabilmente residenti all’estero per un periodo di tempo superiore ad un anno, sono iscritti in un particolare schedario anagrafico denominato “anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero”.
La richiesta può essere presentata SOLO all'ufficio consolare, una volta all’estero oppure, presso l'ufficio anagrafe centrale (prima di espatriare) e successivamnate all'ufficio Consolare competente una volta all’estero, entro 90 giorni -

Schedario della popolazione temporanea.

Lo schedario della popolazione temporanea concerne i cittadini italiani o gli stranieri che, essendo dimoranti nel comune da non meno di quattro mesi, non si trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo.
L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche.
Ogni iscrizione o cancellazione dallo schedario deve essere comunicata all'ufficiale di anagrafe dell'eventuale comune di residenza.
Per informazioni contattare l'ufficio anagrafe.

Cancellazioni anagrafiche.

La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:
a) per trasferimento altro comune;
b) per iscrizione AIRE (solo cittadino italiano);
c) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
d) per trasferimento all'estero dello straniero;
e) per irreperibilità

 

Altre informazioni

Vincoli affettivi: Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
Pertanto in occasione della dichiarazione di residenza gli interessati, quando legati da vincoli affettivi, devono rendere apposita dichiarazione per costituire una unica famiglia anagrafica (art. 4 d.P.R. 30/05/1989 n. 223).
    
Convivenze di Fatto: Con legge 20 maggio 2016 n. 76 è stata prevista la possibilità per le coppie maggiorenni coabitanti ed unite stabilmente da legami affettivi e non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile (anche con persone terze), di costituire una “convivenza di fatto” rendendo una specifica dichiarazione in tal senso all'ufficiale di anagrafe del Comune di residenza.
La nuova normativa, che si applica sia alle coppie eterosessuali che dello stesso sesso, elenca gli effetti giuridici che scaturiscono dalla "reciproca assistenza morale e materiale" tra i conviventi riconoscendo reciproche tutele (un estratto normativo è stato riportato in calce unitamente alla relativa modulistica).
Inoltre, una volta costituita la convivenza di fatto, gli stessi POSSONO (si tratta di una facoltà, non di un obbligo) disciplinare i loro rapporti patrimoniali sottoscrivendo un contratto di convivenza per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio o avvocato.
    
Aggiornamento dei libretti di circolazione: Il Comune di residenza trasmette per via telematica al competente ufficio centrale della Motorizzazione Civile notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza o cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune per l’aggiornamento dei documenti di circolazione (art. 166 c. 13 del Codice della Strada). Con L. 120/20, all'art. 49 comma 5-ter, lett. h) - c.d. Decreto Semplificazioni - è stato eliminato il tagliando di aggiornamento della residenza sulla carta di circolazione.
    
Lotta all’occupazione abusiva di immobili: Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. Pertanto è necessario documentare/dichiarare il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare (art. 5 del D.L. 28/03/2014 n. 47, convertito con legge 23/05/2014 n. 80).
Pertanto, al momento della richiesta di cambio di iscrizione anagrafica o di cambio di abitazione, la regolarità del titolo di occupazione dell’alloggio deve essere dimostrato presentando copia del titolo che ne consente l’occupazione o sottoscrivendo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
(la modulistica in esame è allegata al modello di dichiarazione di residenza in calce)
 

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