Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello. Per ogni Corte d’assise e Corte d’assise d’appello è formata una lista per i giudici popolari ordinari e una per i giudici popolari supplenti.
Chi vuole entrare a far parte delle liste deve presentare richiesta al Sindaco del comune in cui risiede.
I requisiti sono:
Non possono fare il giudice popolare: i magistrati e i funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate e alla polizia e i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione
Ogni due anni (anno dispari) i sindaci invitano con manifesti pubblici coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere di essere iscritti nell’elenco integrativo dei giudici popolari della Corte d’assise e/o della Corte d’assise d’appello
Vengono formati gli elenchi e verificato il possesso dei requisiti dei richiedenti.
Il sindaco trasmette quindi gli elenchi al presidente del tribunale competente per territorio.
Modalità di presentazione della richiesta:
L' istanza può essere presentata, utilizzando la modulistica allegata, negli anni dispari nel periodo dal 1 aprile al 31 luglio ed ha valore permanente a meno di cancellazione d’Ufficio (art. 9 Legge 10/04/1951, n. 287) con le seguenti modalità:
Dopo l'istruttoria per la verifica dei requisiti, il procedimento si conclude con la trasmissione al Tribunale per le valutazioni di competenza.
L’aggiornamento dell’albo si conclude entro il mese di agosto degli anni dispari (art. 15 Legge 10/04/1951, n. 287).
Per ulteriori informazioni visita il sito del Ministero della Giustizia
Riferimento normativi
L. 10/04/1951 n. 287 art.9, art.10, art. 12
Costi del servizio e modalità di pagamento