La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione che va richiesta nel Comune dove uno degli sposi ha la residenza. Lo scopo è quello di rendere pubblica la volontà dei nubendi di contrarre matrimonio.
L’atto delle pubblicazioni resta affisso all'albo pretorio online per 8 giorni, nei comuni di residenza degli sposi.
Il matrimonio può essere celebrato dopo il terzo giorno dalle compiute pubblicazioni e comunque entro 180 giorni.
I cittadini stranieri devono presentare tramite mail il "nulla osta a contrarre matrimonio" rilasciato dal Consolato del propio paese. Entro sei mesi dalla data del rilascio del nulla osta dovra' essere effettuata la pubblicazione.
Per le pubblicazioni relative a matrimoni religiosi, occorre la richiesta di pubblicazione del parroco/ministro di culto.
Inviare telematicamente la richiesta di pubblicazione di matrimonio e tutti i documenti correlati all'Ufficio di Stato Civile, compilando il "Modello richiesta pubblicazione di matrimonio".
Il modello compilato deve essere inviato, allegando anche la scansione dei documenti d'identita' dei nubendi, tramite e-mail all'indirizzo: statocivile@comune.pesaro.pu.it
Per i matrimoni religiosi allegare anche la richiesta del parroco.
L'ufficio di stato civile ricontattera' i nubendi per la firma della pubblicazione.
Informazioni visualizzabili su "Calendario luoghi" scaricabile, nella sezione modulistica a fondo pagina.
La celebrazione è ammessa previa verifica della disponibilità delle sale ed alle condizioni stabilite dalle relative delibere comunali.
Al momento delle pubblicazioni di matrimonio civile, i nubendi concordano con l’Ufficiale dello Stato Civile il giorno e l'ora della cerimonia che dovrà avvenire entro 180 giorni dalla eseguita pubblicazione.
All’atto della celebrazione del matrimonio è necessaria la presenza di due testimoni. Qualora gli sposi intendano sposarsi in un diverso Comune, devono presentare istanza motivata e l'ufficiale di stato civile del Comune di residenza, terminate le pubblicazioni, delegherà alla celebrazione del matrimonio l'ufficiale di stato civile del comune prescelto. Regime patrimoniale - Contestualmente alla celebrazione del matrimonio gli sposi possono dichiarare di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni o comunione dei beni. Gli sposi stranieri possono scegliere di applicare ai loro rapporti patrimoniali la legge del loro stato di appartenenza. Se i richiedenti non conoscono perfettamente la lingua italiana, deveno farsi assistere, durante la pubblicazione e celebrazione di matrimonio da un traduttore o interprete.
Cerimonia di ripetizione del matrimonio civile
E' possibile effettuare la "ripetizione" della cerimonia matrimoniale, dopo che si è svolto il rito civile.
La ripetizione ha valore puramente simbolico, ed è celebrata dal Sindaco, da un Assessore o da un Consigliere Comunale, in luoghi diversi dalle sedi sopra indicate, purchè situati nel territorio del comune di Pesaro.
E' necessario presentare richiesta all'ufficio di stato civile. Qualora si individui un celebrante disponibile tra i soggetti sopra indicati sarà possibile effettuare la "ripetizione" per la quale è previsto un costo di euro 200.
L'organizzazione della cerimonia nel luogo prescelto spetta comunque interamente agli sposi.
Il matrimonio con rito religioso è celebrato dal competente parroco o ministro di culto. Tale matrimonio acquista effetti civili a seguito della trascrizione nei registri dello stato civile del Comune di celebrazione. E’ cura del parroco o del ministro di culto celebrante istruire il procedimento affinchè il matrimonio religioso abbia effetti civili e trasmettere, successivamente alla celebrazione, l’atto di matrimonio al Comune per la trascrizione.
I pagamenti per le sale per le celebrazioni possono avvenire secondo l'avviso PagoPa che sarà inoltrato per email ai nubendi. Cliccando nel seguente collegamento sarà possibile effettuare il pagamento PagoPa inserendo l'indirizzo email personale nonchè il numero di avviso di pagamento ricevuto per email.
I pagamenti possono essere altresì effettuati nelle modalità indicate al seguente indirizzo
La legge n.76/2016 ha introdotto l’istituto dell’unione civile fra persone dello stesso sesso; l’unione si costituisce rendendo una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni.
Il procedimento di costituzione dell’unione civile è articolato nelle seguenti fasi:
1) richiesta di costituzione dell’unione
2) verifiche da parte dell’ufficio di stato civile
3) costituzione dell’unione civile e conseguenti aggiornamenti anagrafici.
I luoghi e i costi delle unioni civili sono gli stessi dei matrimoni civili.
Lo straniero che vuole costituire in Italia un'unione civile deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che nulla osta all'unione civile.
Nella dichiarazione di costituzione dell’unione civile le parti possono rendere anche la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 20 maggio 2016, n. 76.