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L'Imu

La nuova Imu (Imposta municipale propria) è disciplinata dai commi 739-783 dell'art.1 della legge n. 160/2019, che contestualmente ha abolito la Iuc (Imposta unica comunale), in cui confluivano Imu e Tasi.
La nuova Imu è in vigore dal 01/01/2020 e riunisce in un’unica imposta le precedenti Imu e Tasi, mantenendo, in larga parte, struttura e impostazione fiscale dei vecchi tributi.
L’Imu è interamente destinata al Comune, ad eccezione dell'imposta dovuta sugli immobili classificati nel gruppo catastale D (immobili ad uso produttivo come capannoni, alberghi, ecc.) che, invece, è riservata allo Stato, fatto salvo l'eventuale aumento dell'aliquota base stabilito dal Comune.
Con delibera C. C. n°31 del 03/06/2020 è stato approvato il Regolamento Imu del Comune di Pesaro, in vigore dal 01/01/2020.

Accedi allo Sportello telematico per verificare la tua situazione Imu (lo sportello ti consente di presentare una nuova dichiarazione, calcolare l’imposta da pagare, controllare i versamenti effettuati e le dichiarazioni presentate).

Chi deve versare l'Imu

I soggetti passivi dell'Imu sono:

  • i proprietari di fabbricati (le abitazioni principali sono esenti, ad eccezione degli immobili di lusso classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9);
  • proprietari di aree fabbricabili;
  • proprietari di terreni;
  • chi sull’immobile gode del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;
  • chi ha in concessione un’area demaniale;
  • i locatari di immobili concessi in leasing, anche se si tratta di immobili da costruire o in corso di costruzione. I locatari sono tenuti al versamento dell’Imu a decorrere dalla data della stipula del contratto e per tutta la sua durata;
  • Il genitore assegnatario della casa familiare classificata come immobile di lusso (categoria A/1, A/8, A/9) a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
  • Il coniuge vedovo superstite che continua ad abitare nell’abitazione principale di lusso (categoria A/1, A/8, A/9). Eventuali altri eredi, invece, non sono tenuti al versamento dell'Imu sull'immobile;
  • l’amministratore per conto di tutti i condomini per i beni comuni censibili condominiali (es. portineria);
  • i cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE che possiedono immobili ubicati sul territorio italiano (per i titolari di pensione maturata in regime di convenzione Internazionale con l'Italia è prevista una riduzione pari al 50% dell'imposta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso).

Ogni proprietario è tenuto al pagamento della propria quota Imu, proporzionata alla percentuale di possesso sull'immobile. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e, nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente, l’imposta relativa al mese del trasferimento si attribuisce interamente a carico dell'acquirente.

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