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Accertamento dell'omesso versamento: sanzioni e interessi

In caso di mancato versamento del tributo dovuto, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o pec, un atto di accertamento con sanzione pari al 30 % dell’importo non versato o tardivamente versato.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi legali calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Ravvedimento operoso

Con il ravvedimento operoso (D.Lgs. n° 472/97), il contribuente può sanare un ritardo o un errore di pagamento di un’imposta, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate e che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Calcolo del ravvedimento operoso

La sanzione viene ridotta in base al ritardo con cui viene effettuato il pagamento:

  • regolarizzazione entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza (ravvedimento sprint): la sanzione è pari al 0,1% giornaliero per ogni giorno di ritardo ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Ad esempio se la regolarizzazione avviene il quarto giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 4 = 0,4%. Se la regolarizzazione avviene il quattordicesimo giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 14 = 1,4%;
  • regolarizzazione dal quindicesimo al trentesimo giorno dalla data di scadenza (ravvedimento breve): la sanzione prevista è pari al 1,5% (1/10 del 15%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
  • regolarizzazione dal trentunesimo giorno al novantesimo giorno dalla data di scadenza: la sanzione è pari al 1,67% (1/9 del 15%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
  • regolarizzazione oltre 90 giorni dalla data di scadenza ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: la sanzione è pari al 3,75% (1/8 del 30%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo.;
  • regolarizzazione oltre 1 anno dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 4,29% (pari ad 1/7 del 30%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
  • regolarizzazione oltre 2 anni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte al 5% (pari ad 1/6 del 30%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo.

Gli interessi vanno calcolati a giorni in base al tasso legale (articolo 1284 del codice civile) applicabile:

  • dal 01 gennaio 2015 il tasso di interesse legale è fissato allo 0,5 %;
  • dal 01 gennaio 2016 il tasso di interesse legale è fissato allo 0,2 %;
  • dal 01 gennaio 2017 il tasso di interesse legale è fissato allo 0,1%;
  • dal 01 gennaio 2018 il tasso di interesse legale è fissato allo 0,3%;
  • dal 01 gennaio 2019 il tasso di interesse legale è fissato allo 0,8%;
  • dal 01 gennaio 2020 il tasso di interesse legale è fissato allo 0,05%.
  • dal 01 gennaio 2021 il tasso di interesse legale è fissato allo 0,01%;
  • dal 01 gennaio 2022 il tasso di interesse legale è fissato allo 1,25%.
  • dal 01 gennaio 2023 il tasso di interesse legale è fissato allo 5,00%;

Il contribuente che intende sanare la violazione deve effettuare il pagamento (sanzione ridotta + interessi + imposta) tramite modello modello F24 (ordinario o semplificato).
Non è consentito il pagamento rateizzato.

È possibile calcolare autonomamente il ravvedimento operoso e scaricare l'F24 utilizzando il seguente portale: Calcolo ravvedimento operoso

L'U.O. Tributi e lo Sportello Tributi di Aspes rimangono a disposizione per la verifica e la formulazione dei conteggi relativi all'importo di sanzione ed interessi dovuti.
Puoi richiedere informazioni scrivendo all'indirizzo mail tributi@aspes.it

Ultima modifica: 02 settembre 2024 - 12:50

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