In caso di mancato versamento del tributo dovuto, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o pec, un atto di accertamento con sanzione pari al 30 % dell’importo non versato o tardivamente versato.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi legali calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
Con il ravvedimento operoso (D.Lgs. n° 472/97), il contribuente può sanare un ritardo o un errore di pagamento di un’imposta, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate e che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
La sanzione viene ridotta in base al ritardo con cui viene effettuato il pagamento:
Gli interessi vanno calcolati a giorni in base al tasso legale (articolo 1284 del codice civile) applicabile:
Il contribuente che intende sanare la violazione deve effettuare il pagamento (sanzione ridotta + interessi + imposta) tramite modello modello F24 (ordinario o semplificato).
Non è consentito il pagamento rateizzato.
È possibile calcolare autonomamente il ravvedimento operoso e scaricare l'F24 utilizzando il seguente portale: Calcolo ravvedimento operoso
L'U.O. Tributi e lo Sportello Tributi di Aspes rimangono a disposizione per la verifica e la formulazione dei conteggi relativi all'importo di sanzione ed interessi dovuti.
Puoi richiedere informazioni scrivendo all'indirizzo mail tributi@aspes.it
Ultima modifica: 02 settembre 2024 - 12:50